Qualche tempo fa abbiamo realizzato una piccola guida sui condizionatori, in cui indicavamo quali tipologie di modelli sono presenti sul mercato e davamo qualche consiglio sui modelli più efficienti dal punto di vista dei consumi. Oggi vogliamo tornare sull’argomento per affrontare una questione che è spesso causa di liti o contestazioni, ovvero la possibilità di installare un condizionatore in un condominio.
L’istallazione di un condizionatore in una casa privata non è, infatti, soggetta a particolari vincoli mentre lo stesso non si può dire per quanto riguarda i condomini, che possono avere regolamenti particolari che disciplinano l’estetica della facciata, la sicurezza ed eventualmente anche riguardo l’emissione di rumori da parte dell’impianto stesso.
LIMITAZIONI CONDOMINIALI ALL’INSTALLAZIONE
Se Il vostro dubbio è che il regolamento condominiale (che differisce per ogni singolo condominio) possa vietare o meno l’installazione di un impianto di condizionamento? La risposta è si. In questo caso, però, c’è da fare una duplice distinzione riguardante la disciplina condominiale: va distinto, infatti, il regolamento assembleare da quello contrattuale.
Il primo, ovvero quanto stabilito dagli stessi condomini nel corso delle assemblee, può deliberare per ragioni estetiche o funzionali (quali appunto evitare il rumore dell’impianto) il divieto di installazione di condizionatori o le modalità di istallazione per quanto riguarda la facciata. Anche il regolamento contrattuale, può vietare l’installazione del condizionatore, a patto che il divieto sia identificato in maniera precisa e chiara.
La differenza sostanziale tra i due tipi di regolamento sta nel fatto che solo quest’ultimo tipo di regolamento, quello contrattuale, può determinare l’eliminazione di un impianto già realizzato; non è invece possibile che una deliberazione a carattere assembleare possa disinstallare un condizionatore già installato da un condomino.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L’ALTERAZIONE ESTETICA DELL’EDIFICIO
A livello generale, la norma di riferimento è senza dubbio il primo comma dell’art 1022 c.c, che determina che tutti i condomini possono fare uso della cosa comune purchè non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri di farne parimenti uso. In riferimento a ciò, riporre un condizionatore sulla facciata di un condominio tanto da alterarne l’aspetto estetico può certamente essere inteso come un abuso.
In questo caso, entra in gioco anche il buon senso degli stessi condomini: installare un condizionatore sulla facciata interna dell’edificio, che si affaccia su un cortile privato, è ben diverso dal riporlo sulla facciata frontale visibile dalla strada e da luoghi pubblici.
Esistono tuttavia delle sentenze che ordinano al rimozione dei condizionatori anche dalle facciate interne, a dimostrazione che non è possibile delineare una linea generale, in quanto dipende sempre da quanto l’installazione pregiudichi il decoro e l’estetica dell’edificio. Allo stesso modo è differente la prima installazione di un condizionatore da parte di un condomino sulla facciata, rispetto a successive istallazioni di altri condomini. Anche in questo caso però sarà possibile la richiesta di rimozione dei condizionatori qualora qualcuno dei condomini reputi che uno, o più di questi alterino il decoro della facciata. In generale la normativa tende a tutelare maggiormente i condomini come unità, complessiva soprattutto per il fatto che l’edificio ha una valutazione economica che potrebbe venire pregiudicata dall’istallazione di impianti che alterino l’aspetto esteriore.
In ogni caso, la giurisprudenza è piuttosto concorde sul fatto che installare l’unità esterna di un condizionatore sul pavimento del proprio balcone o terrazzo non possa essere considerata una violazione dal punto di vista dell’estetica dell’edificio.
RUMOROSITA’ DELL’UNITÀ ESTERNA
Per quanto riguarda le controversie dovute al rumore dell’apparecchio, anche in questo caso piuttosto diffuse, la norma di riferimento è l’art.844 c.c. che disciplina le emissioni di rumore “intollerabili”. In questi casi un altro condomino può richiedere la cessazione di queste emissioni rumorose anche in sede giudiziale, fornendo la prova della rumorosità. In chiusura ricordiamo che quanto esposto vale anche per eventuali attività commerciali presenti nei condomini.