Nelle cause intercorse tra condomino e condominio come parti avversarie, le spese legali sostenute da quest’ultimo non possono essere addossate al condomino nemmeno in base alla sua quota ideale. Né il condominio, in ipotesi di soccombenza, potrà decurtare dalle somme che deve versare a titolo di spese di lite – come liquidate dalla sentenza – la quota ideale che il condomino vittorioso avrebbe dovuto sostenere quale partecipante al condominio.
Questo è quanto afferma la giurisprudenza costante (tra le tante: Tribunale di Genova, III° Sezione, Sentenza 29.03.2012; Cassazione Civile, n. 24696 del 6.10.2008).
Secondo i Giudici, infatti, in queste controversie si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i diversi centri di interesse.
Solamente la soccombenza in giudizio da parte del condomino può far scattare in capo a questi l’obbligo di pagare le spese legali.
Da tutto quanto sopra consegue che è affetta da nullità la delibera assembleare che ponga pro-quota a carico del condomino le spese legali sostenute dal condominio nella causa tra il primo e quest’ultimo, a meno che, come detto, non vi sia la soccombenza del condomino. E, allo stesso modo, si produce la nullità della delibera anche ove si addossi al condomino le spese legali di una controversia conclusa con un accordo transattivo tra le parti e per effetto del quale il condomino abbia versato, a stralcio di ogni pretesa, una somma di denaro al condominio (Trib. Vicenza Sent. 10.10.2011).
Inoltre, secondo i Giudici italiani le spese non possono gravare nemmeno su quei condomini che abbiano espresso il proprio dissenso rispetto alla proposizione della causa (ovvero alla relativa partecipazione), purchè abbiano manifestato il loro dissenso per iscritto – ad esempio nel verbale d’assemblea – o comunque con atto esplicito ed espresso.