Con l’eccezione delle mediazioni davanti alla Consob e all’Arbitro Finanziario che sono regolamentate da leggi specifiche, tutte le altre forme di mediazioni seguono le norme del d.lgs.28/2010. Per accedere alla conciliazione deve essere presentata un’istanza contenente l’organismo a cui ci s rivolge, l’identificazione delle parti e le descrizioni della controversia con le ragioni della parte. Questo organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda. Compito del mediatore è quello di far raggiungere un accordo amichevole alle parti, che dovrà, in caso positivo essere sottoscritto da entrambe. Qualora una delle parti non si presenti senza un motivo valido, la conciliazione fallisce, ma nel caso si prosegua per le vie legali tale comportamento potrà pesare negativamente, una volta di fronte al giudice.
Il grosso vantaggio della procedura di conciliazione riguarda la durata del procedimento che non può superare i quattro mesi, calcolati dal deposito della domanda o dalla scadenza dettata dal giudice. Durante questo periodo le parti possono chiedere al mediatore di redigere per iscritto un proposta di conciliazione, che potrà essere accettata o rifiutata, tramite risposta per iscritto delle parti stesse (entro un tempo di sette giorni). Qualora la proposta sia accettata, o venga raggiunto un accordo, il mediatore dovrà redigere un verbale che andrà sottoscritto dalla parti e che verrà successivamente omologato con decreto del Presidente del Tribunale della zona.
QUANTO COSTA LA CONCILIAZIONE
La procedura di mediazione prevede due costi, che devono essere corrisposti da entrambe le parti, ovvero l’avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Per l’avvio del procedimento dovranno essere versati 40 euro al momento del deposito della domanda di conciliazione, mentre la parte chiamata in mediazione effettua il versamento al momento dell’adesione. Ricordiamo che la mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del patrocinio gratuito (soggetti meno abbienti): in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Per quanto riguarda gli organismi pubblici le soglie massime sono indicate per il costo di mediazione dal Ministero ma nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, sono specificatamente ridotte e sono obbligatorie anche per gli organismi privati. Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione (da 105 euro a 9.240 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro) sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura, come indicato nella domanda di mediazione o, se indeterminabile, come stabilito dall’organismo di mediazione.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Sono infine previste alcune agevolazioni fiscali. Tutti gli atti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro fino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. Ma anche in caso di insuccesso della mediazione è concesso un credito d’imposta, che però si riduce della metà (250 euro).