Il contratto del commercio prevede ferie fino a 26 giorni all’anno. La settimana lavorativa è infatti di 6 giorni, dal lunedì al sabato, a prescindere dalle ore che si lavorano.
Dalle ferie vanno tolti i giorni festivi e le domeniche, quindi il periodo di riposo annuale sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali compresi nel periodo di ferie.
Se un dipendente extracomunitario ha bisogno di più ferie, è possibile cumulare, in accordo con il datore di lavoro, un periodo più lungo di ferie per raggiungere il proprio paese di origine.
Le ferie sono concordate con il datore di lavoro, che stabilisce periodi durante l’anno in cui si possono prendere le ferie ed altri in cui questo non è possibile per esigenze di lavoro.
Le ferie non possono iniziare di domenica, ne di giorno festivo ne di giorno antecedente ad un festivo. Il periodo di ferie e interrotto per malattia, previa presentazione del certificato medico che attesti realmente lo stato del lavoratore.
Per esigenze lavorative il datore di lavoro può richiamare il dipendente dalle ferie per poi fargliele continuare successivamente.
Le spese per il rientro anticipato sono a carico del datore di lavoro.
Le ferie sono irrinunciabili, non sono infatti previsti rimborsi per mancate ferie, che devono obbligatoriamente essere consumate.
Le ferie sono fissate dall’imprenditore, ma egli non può stabilirle in modo arbitrario: deve tenere conto sia delle esigenze dell’impresa che di quelle del lavoratore.
La norma di riferimento è l’articolo 2109 del Codice civile, secondo comma. L’articolo in questione stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, se è possibile continuativo, nel periodo stabilito dall’imprenditore tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Il comma tre dello stesso articolo recita che che il capo deve preventivamente dire al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.