Il mutuo, come noto, è una tipologia di finanziamento che grava per diversi decenni sulle spalle di chi lo ha acceso, dal momento che ha durata decennale, ventennale o trentennale. Vista la durata elevata di tale contratto, in alcuni casi si presenta la necessità di rinegoziare il mutuo. Il ricorso a tale operazione può essere determinato da una modifica delle situazioni del cliente o dalla volontà della banca di imporre al cliente delle variazioni al contratto firmato anni prima.
Naturalmente tale opzione è consentita solo se il contratto di mutuo esplicita questa possibilità ma, è bene ricordarlo, oggi come oggi molti mutui offrono questa opzione.
Non ci sono costi legati a questa tipologia di operazione, come sancito dalla legge 224 del 2007 che consente al cliente di ottenere la revisione delle condizioni fissate da un mutuo in corso.
Quali sono, quindi, le caratteristiche di questa operazione?
Essa non prevede l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione di uno nuovo, ma va semplicemente ad agire su determinate clausole del vecchio contratto.
L’opzione può essere effettuata solo tra i soggetti che originariamente hanno sancito il contratto, ovvero tra lo stesso cliente e lo stesso istituto, che per giungere un accordo devono essere concordi sulle nuove condizioni. In questo momento preciso non è richiesta la presenza del notaio.
Un’ultima precisazione. Risulta essere importante non confondere, come spesso accade, sostituzione e rinegoziazione del mutuo. La sostituzione, infatti, è da intendersi come l’estinzione del vecchio debito, che viene sostituto da un altro finanziamento. Su chiude un contratto, se ne apre un altro. In questo caso, quindi, i contraenti possono cambiare o rimanere i medesimi, così come l’importo e la tipologia di mutuo.
Nella rinegoziazione, invece, è prevista solo la modifica di determinate clausole (come ad esempio durata, tasso,…). In questo caso, quindi, i contraenti restano i medesimi.
La differenza tra le due soluzioni, quindi, è evidente ed emerge anche in considerazione del costo delle operazioni. Per rinegoziare infatti non è richiesto l’intervento di un notaio, ma è sufficiente una comunicazione tra banca e utente finale.