Qualche tempo abbiamo affrontato il tema della carte di “credito” Revolving, ossia di quelle che, a differenze delle carte di credito tradizionali, prevedono un rimborso rateale delle spese compiute. Sostanzialmente questi strumenti di pagamento permettono il rimborso a rate delle spese compiute durante un certo periodo di tempo, che vengono così dilazionate su più mesi. Per intenderci è come se si aprisse un finanziamento (prestito) con l’istituto erogante la carta, ogni volta che si effettua una spesa. Il nostro consiglio fu allora quello di utilizzare queste carte di credito come strumenti di pagamento di emergenza. Oggi torniamo sull’argomento per segnalare i risultati di un’indagine condotta da Altroconsumo, con la collaborazione della Camera di Commercio di Milano e di quella di Roma. L’associazione dei consumatori ha scoperto che nei contratti della carte revolving di dieci società molto importanti operanti nel panorama italiano, sono presenti diverse clausole vessatorie. Molti dei titolari delle 14,6 milioni di carte revolving circolanti nel nostro Paese sono infatti in balia di condizioni che possono cambiare unilateralmente, senza che venga concessa la possibilità reale di esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. Il ritardo nei pagamenti, prosegue altroconsumo, è poi solitamente soggetto a penali salate che possono raggiungere anche il 30%. A questa indagine è poi seguita una diffida in cui venivano invitate le dieci società coinvolte ad eliminare le clausole vessatorie, pena il ricorso alle vie legali.
Dello stesso avviso anche il presidente dell’Antitrust, che in udienza davanti alla commissione finanze della Camera, denuncia da un lato l’aumento del ricorso al credito tramite lo strumeno delle carte revolving, mentre dall’altra parte segnala come questo risultato sia avvenuto anche tramite il ricorso a pratiche scorrette. Tra queste il ricorso ad addebiti al risparmiatore di spese per la gestione del conto, per l’assicurazione e altre spese non dovute. Una timida difesa, almeno per quanto riguarda l’argomento penali arriva da Giuseppe Piano Mortari, direttore generale di Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e del mercato immobiliare) , che precisa che, quantomeno in caso di disdetta dalla carta revolving non è prevista alcuna spesa di estinzione anticipata, in quanto si configurano come strumenti a tempo indeterminato