Può accadere, per dimenticanza o per mancanza della somma necessaria, di non pagare la rata del mutuo, tuttavia, è necessario porre particolare attenzione alle scadenze in quanto le conseguenze del ritardato o mancato pagamento della rata del mutuo possono essere piuttosto gravi.
Gli interessi di mora decorrono sulla rata scaduta e non pagata: si tratta di interessi che vanno a risarcire la banca per il mancato pagamento della rata, sono quindi più alti degli interessi per il rimborso del mutuo. Agli interessi di mora molto spesso si aggiungono altri tipi di spese e oneri (spese di insoluto, commissioni per il recupero credito ecc..) che vanno ulteriormente ad aumentare il risarcimento a carico del mutuatario.
Per fare in modo che si verifichi la mora è necessario
l’imputabilità del ritardo al debitore
la colpevolezza dello stesso
la costituzione in mora tramite un atto formale della banca con il quale richiede al debitore il pagamento della rata.
La banca può invocare il ritardato pagamento della rata come causa di risoluzione del contratto qualora il ritardo si sia verificato per almeno sette volte anche non consecutive.
Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 30mo e il 180mo giorno dalla scadenza della rata, ne consegue che la risoluzione può essere invocata solo quando sia decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di ogni singola rata senza che il mutuatario abbia saldato la rata.
La risoluzione del contratto comporta l’obbligo di immediata restituzione del capitale, interessi maturati, spese e altri oneri previsti dal contratto, la mancata restituzione porta al recupero coattivo del credito attraverso la vendita forzata dell’immobile concesso in ipoteca.
Va ricordato inoltre che il ritardato pagamento comporta la segnalazione alle banche dati che registrano la puntualità dei pagamenti effettuati: la segnalazione quale “cattivo pagatore” a questi enti può pregiudicare l’ottenimento di nuovi finanziamenti.