L’esecuzione del contratto di compravendita obbliga il venditore a consegnare la merce oggetto del contratto, sul cui importo si dovrà poi calcolare l’IVA. Per contenere l’evasione da questa imposta, cono stati adottati numerosi provvedimenti che obbligano all’emissione di specifici documenti. Il D.P.R. n.472 del 14 agosto 1996 ha approvato il regolamento che prevede la soppressione dell’obbligo della bolla di accompagnamento per quasi tutte le merci viaggianti. Il decreto prevede il mantenimento dell’obbligo dei preesistenti documenti di accompagnamento per la circolazione dei seguenti beni: tabacchi; prodotti soggetti a diritti di accise, cioè all’imposta di fabbricazione (spiriti, birra, fiammiferi, oli minerali); e prodotti soggetti a imposte di consumo (gas metano, gas liquefatti di petrolio).
In sostituzione alla bolla di accompagnamento, il decreto stabilisce l’emissione di un nuovo documento chiamato documento di trasporto contenenti le seguenti indicazioni: data di effettuazione dell’operazione; numero progressivo del documento; dati identificativi del mittente /cedente; dati identificativi del destinatario/cessionario; dati identificativi del vettore, se interviene; natura e qualità dei beni; e quantità dei beni. Relativamente alle generalità dei soggetti interessati all’operazione, devono essere indicati sul documento i seguenti dati: ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e, per l’emittente, numero di partita IVA. La causale del trasporto deve essere compilata solo per i trasporti di merci da consegnare a terzi, senza effetto traslativo della proprietà, per esempio la consegna dei beni per lavorazioni, in deposito o in riparazione. Per quanto riguarda la data, è bene indicare anche quella di inizio del trasporto, nel caso in cui differisca dalla data di compilazione del documento stesso (per esempio: documento compilato la sera precedente al trasporto in previsione della partenza delle merci nelle prime ore del giorno seguente).
Il documenti di trasporto (Ddt) deve essere emesso dal cedente prima dell’inizio del trasporto o della consegna; la sua forma è libera, ma deve contenere tutti gli elementi richiesti dal decreto. Questo significa che l’azienda può farsi stampare i Ddt da una qualsiasi tipografia, acquistarli in cartoleria o stamparseli in proprio, per esempio utilizzando questo modello DDT, invece che rivolgersi alle sole tipografie autorizzate, come avveniva per la bolla di accompagnamento.
Viene emesso in duplice copia, di cui una va consegnata al cessionario al momento del ricevimento della merce. La soppressione della bolla di accompagnamento ha mantenuto inalterato il sistema dei controlli su strada realizzati dall’amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza. Tali controlli sono rivolti a riscontrare l’osservanza degli adempimenti connessi al Ddt, ma soprattutto ad acquisire informazioni che, riversate nel sistema informatico o comunicate agli organi competenti, potranno far scattare e accertamenti diretti presso le imprese del mittente o del destinatario delle merci sottoposte a controllo.